LA  MARGHERITA DI TEMPIO PAUSANIA 

Circolo Aldo Moro

Via G. Asproni 12

 

Interrogazione I.C.I.

28 maggio 2003

 

 

Preg.mo                                                                    

Dott. Antonio Pintus

Sindaco di Tempio Pausania

 

Il sottoscritto consigliere comunale, premesso che:

 

-          una diecina di ricorsi relativi ad avvisi di accertamento ICI, concernenti le cosiddette aree fabbricabili, sono state respinte dalla Commissione Tributaria Provinciale  nel 1° grado di giudizio;

 

-          tali decisioni sono state già impugnate dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale (2° grado) e non è da eludersi che i cittadini ricorrenti, in caso di esito ancora negativo, adiscano la Cassazione;

 

-          la Bipiesse,  per incarico del Comune,  ha intanto inviato, pur in pendenza di giudizio, le relative cartelle esattoriali richiedendo ai cittadini importi rilevanti che in qualche caso ammontano ad oltre 25 milioni di vecchie lire solamente per il periodo dal 1993 al 1998;

 

-         le predette cartelle esattoriali sono state impugnate;

 

-          in recenti sentenze i giudici tributari stanno ormai stringendo le maglie e tipizzando in via definitiva il concetto e la definizione di “area fabbricabile”. Parrebbe ormai acquisito il concetto che l’imponibilità in base al “valore di mercato” per un terreno non possa scattare se mancano gli strumenti attuativi anche se l’area stessa è inserita nel programma di fabbricazione o altri strumenti urbanistici;

 

-          i terreni, pertanto,  acquistano natura edificatoria solo in presenza di uno strumento urbanistico già perfezionato come ad esempio la lottizzazione.

 

-          In una recentissima sentenza la Commissione Tributaria di Catanzaro, richiamandosi anche a precedenti pronunce della Cassazione, dopo aver rilevato che “il contrasto interpretativo sul concetto di edificabilità in quanto da una parte viene inteso come edificabilità legale mentre dall’altra viene inteso come edificabilità di fatto”  ha stabilito che “la seconda interpretazione è più realistica in quanto, pur essendo il terreno in questione edificabile in senso legale perché inserito nel Prg, lo stesso non può però essere considerato come effettivamente edificabile, vista la mancanza di una lottizzazione regolarmente approvata dal Comune”.

 

Tutto ciò premesso si chiede di sapere:

 

se codesta Amministrazione, anche alla luce delle richiamate sentenze, delle citate pendenze giudiziarie ed in considerazione del fatto di non aver deliberato il condono fiscale, abbia intenzione di ordinare all’ente concessionario la sospensione delle cartelle esattoriali fino alla conclusione del contenzioso tributario. La sospensione delle cartelle esattoriali, infatti, se da un lato non reca pregiudizio alcuno al Comune, è certamente una opportuna doverosa cautela qualora i giudici dovessero dare torto a codesta Amministrazione comunale come già accaduto in altre parti d’Italia.